25/10/2013 - Niente asilo per la figlia invalido brindisino si rivolge al Tar di Lecce
Il problema degli asili nido comunali di Brindisi e dell’odissea da affrontarsi per poter iscrivere i propri bambini arriva innanzi al Giudice Amministrativo.
Infatti, un giovane padre, affetto da gravi patologie fisiche, ha visto rigettarsi la domanda di iscrizione presentata per la propria figlia con preferenza unica presso l’asilo comunale “Paradiso” di Brindisi, poichè non ritenuto in stato di necessità.
Il ricorrente aveva cercato di dialogare con l’Amministrazione, ma dinanzi al netto rifiuto del Comune di Brindisi l’unica via percorribile è rimasta quella giudiziaria.
Il ricorrente, difeso dall’Avv. Pantaleo Binetti del Foro di Brindisi, ha presentato un ricorso al TAR Puglia – Sezione di Lecce per l’annullamento previa sospensiva della graduatoria di ammissione all’asilo comunale “Paradiso” unitamente alla delibera di approvazione ed alla nota/atto della Ripartizione Comunale di rigetto del reclamo proposto per la mancata attribuzione del punteggio correlato alla grave infermità di un genitore di cui all’art.7 lett.B n.1 del Regolamento Comunale. Il ricorso presentato ed in attesa di discussione della sospensiva, si articola su tre presupposti principali.
Innanzitutto il ricorrente lamenta che il Comune di Brindisi non ha adottato alcun criterio uniforme per l’attribuzione del beneficio previsto correlativamente alla presenza di un genitore in infermità documentata, mentre nella nota/atto di rigetto del reclamo afferma criteri e metodologie di valutazione non contemplati dal Regolamento Comunale, né specificati nella domanda di partecipazione alla graduatoria per l’accesso agli asili comunali.
Addirittura lo stesso Comune di Brindisi, in assenza di una definizione certa e universalmente valida di “gravità”, nel silenzio del proprio Regolamento sugli asili nido, comunque ritiene di individuare i corretti criteri eziologici per l’attribuzione del punteggio in normative molto diverse tra loro e dalla portata normativa eterogenea. Con il risultato di rendere contraddittorio e censurabile il proprio operato.
La contraddittorietà dell’operato del Comune di Brindisi è ancora più stridente ove lo si consideri alla luce della sua omessa valutazione della documentazione fornitagli dal ricorrente sia in sede di domanda di ammissione che di successivo reclamo poiché il ricorrente è un ex militare della Marina dichiarato permanentemente e totalmente inidoneo al servizio e non idoneo alla riserva proprio a seguito dell’applicazione della normativa in materia di imperfezioni ed infermità fisiche gravi. Quindi l’operato del Comune di Brindisi addirittura confligge con altro atto definitivo della P.A. che ha statuito conclusioni diametralmente opposte sul medesimo punto.
Nel caso di specie, l’Ente Comunale non ha ritenuto di acquisire ulteriore documentazione, non ha convocato il soggetto richiedente, né ha disposto alcun ulteriore accertamento istruttorio, con violazione del dettato normativo delle norme in materia di procedimento amministrativo.
Infine, ulteriore illegittimità dell’operato del comunale di Brindisi è ritenuta ravvisabile nel travisamento da parte della Ripartizione Comunale del Regolamento sugli asili nido che da un lato prevede (in teoria) criteri d’accesso che favoriscano le famiglie disagiate e/o con problemi sociali, mentre dall’altro (in pratica e di fatto) negli atti amministrativi di attuazione smentisce le finalità anzidette poiché favorisce le iscrizioni che prevedono il pagamento di una retta maggiore e quindi le famiglie più benestanti a danno delle altre.
La prevista iscrizione automatica agli anni successivi per i bambini già iscritti precedentemente (art.5 Reg. Com.), comporta il diritto da parte dei bambini inizialmente iscritti come lattanti ad essere ammessi automaticamente, cioè senza dover partecipare a nessuna selezione e/o graduatoria, direttamente alla lista dei divezzi o semi-divezzi per gli anni successivi. Ciò provoca la poca o nulla presenza di nuove ammissioni per i bambini che si iscrivono ex novo già divezzi o semi-divezzi. Il motivo della propensione di fatto da parte del Comune di Brindisi verso la tipologia di utente lattante è unicamente e palesemente di carattere economico, in quanto la retta di iscrizione per tali bambini è ben maggiore rispetto alle altre categorie.
E tutto ciò avviene in palese spregio dei requisiti di imparzialità e buon andamento cui l’Ente Comunale è tenuto ai sensi della Costituzione e delle norme regolanti il procedimento amministrativo.
Con buona pace del Regolamento sugli asili nido comunali, ove si afferma che l’ammissione dei bambini deve avvenire senza distinzione e discriminazione (art.4 Reg. Com.) nonché con particolare attenzione alle famiglie disagiate, come si evince dalla lettura sistematica dell’art.7 lett.E ed art.8 Reg. Com., riguardanti rispettivamente i criteri per la definizione delle graduatorie e la quantificazione della retta di frequenza.
(articolo pubblicato sulla GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO edizione di BRINDISI il 25 ottobre 2013 anche ONLINE http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/niente-asilo-per-la-figlia-invalido-si-rivolge-al-tar-no664071)
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